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Adhesión al Consorcio
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(ex.art.6 statuto)
Al Consorzio partecipano obbligatoriamente:
a) le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all' ingrosso, delle agevolazioni previste dall' art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
b) tutti gli altri Enti e Società gestori dei mercati agro-alimentari all' ingrosso inseriti nei piani regionali di settore.

Per mercati agro-alimentari all' ingrosso si intendono tutti i mercati all' ingrosso che commercializzano i prodotti freschi, conservati e trasformati, di origine agricola e non agricola, destinati essenzialmente all' alimentazione, e che, pertanto, comprendono le carni, il pesce, gli ortaggi e la frutta, i prodotti dell' industria alimentare, i fiori e le piante.

Qualora la gestione dei mercati agro-alimentari all' ingrosso realizzati dalle società consortili di cui alla precedente lettera a) sia affidata a società costituite ai sensi del punto 1 della delibera CIPE 31 gennaio 1992, l' atto di affidamento dovrà prevedere che l' obbligo di partecipazione al Consorzio è della società affidataria della gestione.

Al Consorzio possono inoltre partecipare, nel limite massimo del dieci per cento della quota consortile, Enti pubblici e Associazioni nazionali delle categorie degli operatori che svolgono l' attività nei mercati agro-alimentari all' ingrosso. Ognuno di tali soggetti può possedere al massimo il due per cento della quota consortile .

(ex.art.6 statuto)

I consorziati sono obbligati:
a) a non operare altrimenti che per mezzo del Consorzio per quanto attiene alle attività di cui all' oggetto consortile;
b) ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi del Consorzio e a dare ad esse esecuzione .

Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e - direttamente ove possibile o indirettamente ricorrendo alle autorità competenti - promuove le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni agli obblighi consortili.

(ex art.8 Statuto)
I consorziati sono impegnati a fornire al Consorzio, nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dall' Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, le informazioni necessarie per il conseguimento dell' oggetto sociale attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno appositamente impartite.

(ex art.7 Statuto)
Le spese di funzionamento e gestione verranno sopportate facendo carico ai consorziati di contributi in ragione della quota di partecipazione di ciascuno al Consorzio.

I consorziati obbligati alla partecipazione sin dal momento della costituzione sono tenuti, qualora la loro adesione sia successiva all' anno di costituzione del Consorzio, al versamento suppletivo, a titolo di partecipazione alle spese di funzionamento e gestione sostenute, di una somma il cui ammontare è stabilito dall' Assemblea in base alla quota di partecipazione attribuita.