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(ex.art.6 statuto)
Al Consorzio partecipano obbligatoriamente:
a)
le società consortili a maggioranza di capitale pubblico
che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari
all' ingrosso, delle agevolazioni previste dall' art. 11, comma
16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
b) tutti gli altri Enti
e Società gestori dei mercati agro-alimentari all' ingrosso
inseriti nei piani regionali di settore.
Per mercati agro-alimentari
all' ingrosso si intendono tutti i mercati all' ingrosso che commercializzano
i prodotti freschi, conservati e trasformati, di origine agricola
e non agricola, destinati essenzialmente all' alimentazione, e che,
pertanto, comprendono le carni, il pesce, gli ortaggi e la frutta,
i prodotti dell' industria alimentare, i fiori e le piante.
Qualora
la gestione dei mercati agro-alimentari all' ingrosso realizzati
dalle società consortili di cui alla precedente lettera a)
sia affidata a società costituite ai sensi del punto 1 della
delibera CIPE 31 gennaio 1992, l' atto di affidamento dovrà prevedere
che l' obbligo di partecipazione al Consorzio è della società affidataria
della gestione.
Al Consorzio possono inoltre partecipare, nel limite
massimo del dieci per cento della quota consortile, Enti pubblici
e Associazioni nazionali delle categorie degli operatori che svolgono
l' attività nei mercati agro-alimentari all' ingrosso. Ognuno
di tali soggetti può possedere al massimo il due per cento
della quota consortile .
(ex.art.6 statuto)
I consorziati sono obbligati:
a) a non operare altrimenti che per mezzo del Consorzio per quanto
attiene alle attività di cui all' oggetto consortile;
b) ad
adeguarsi alle deliberazioni degli organi del Consorzio e a dare
ad esse esecuzione .
Il Consorzio accerta il corretto adempimento
degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e - direttamente
ove possibile o indirettamente ricorrendo alle autorità competenti
- promuove le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali
violazioni agli obblighi consortili.
(ex art.8 Statuto)
I consorziati
sono impegnati a fornire al Consorzio, nei tempi e nei modi che
saranno stabiliti dall' Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione,
le informazioni necessarie per il conseguimento dell' oggetto sociale
attenendosi per la loro rilevazione alle istruzioni che saranno
appositamente impartite.
(ex art.7 Statuto)
Le spese di funzionamento
e gestione verranno sopportate facendo carico ai consorziati di
contributi in ragione della quota di partecipazione di ciascuno
al Consorzio.
I consorziati obbligati alla partecipazione sin dal
momento della costituzione sono tenuti, qualora la loro adesione
sia successiva all' anno di costituzione del Consorzio, al versamento
suppletivo, a titolo di partecipazione alle spese di funzionamento
e gestione sostenute, di una somma il cui ammontare è stabilito
dall' Assemblea in base alla quota di partecipazione attribuita. |
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